Art. 48.
(Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).

      1. Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis. 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 del codice civile, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis del medesimo codice.
      2. Il bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggiore termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.
      3. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso il registro delle società professionali copia del bilancio approvato corredata dalle, relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile nonché dal verbale di approvazione dell'assemblea, oltre che dall'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
      4. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.
      5. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
      6. Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

 

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